IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  97/81/CE, del Consiglio del 15 dicembre 1997,
relativa  all'accordo  quadro  sul  lavoro  a tempo parziale concluso
dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES;
  Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'articolo
2 e l'allegato A;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 gennaio 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,  del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, per le pari opportunita' e
per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                             Definizioni

  1.  Nel rapporto di lavoro subordinato l'assunzione puo' avvenire a
tempo pieno o a tempo parziale.
  2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende:
    a)   per   "tempo  pieno"  l'orario  normale  di  lavoro  di  cui
all'articolo  13,  comma  1,  della  legge  24 giugno 1997, n. 196, e
successive  modificazioni, o l'eventuale minor orario normale fissato
dai contratti collettivi applicati;
    b) per "tempo parziale" l'orario di lavoro, fissato dal contratto
individuale,  cui  sia  tenuto  un  lavoratore,  che risulti comunque
inferiore a quello indicato nella lettera a);
    c)  per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale"
quello  in  cui  la  riduzione  di  orario rispetto al tempo pieno e'
prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
    d)  per  "rapporto  di lavoro a tempo parziale di tipo verticale"
quello  in  relazione  al  quale  risulti  previsto  che  l'attivita'
lavorativa  sia  svolta  a  tempo  pieno,  ma limitatamente a periodi
predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
    e)   per   "lavoro   supplementare"  quello  corrispondente  alle
prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra
le  parti  ai  sensi dell'articolo 2, comma 2, ed entro il limite del
tempo pieno.
  3.   I  contratti  collettivi  nazionali  stipulati  dai  sindacati
comparativamente   piu   rappresentativi,   i   contratti  collettivi
territoriali   stipulati   dai  medesimi  sindacati  ed  i  contratti
collettivi   aziendali   stipulati   dalle  rappresentanze  sindacali
aziendali, di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e  successive modificazioni, con l'assistenza dei sindacati che hanno
negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale applicato,
possono  consentire  che  il  rapporto  di lavoro a tempo parziale si
svolga  secondo  una  combinazione delle due modalita' indicate nelle
lettere  c)  e d) del comma 2, provvedendo a determinare le modalita'
temporali  di  svolgimento  della specifica prestazione lavorativa ad
orario  ridotto,  nonche'  le  eventuali  implicazioni  di  carattere
retributivo della stessa.
  4.  Le  assunzioni  a termine, di cui alla legge 18 aprile 1962, n.
230,  e successive modificazioni, possono essere effettuate anche con
rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La  direttiva 97/81/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L
          014 del 20 gennaio 1998.
              - La  legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: "Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria
          1998". L'art. 2 della succitata legge cosi' recita:
              "Art.  2  (Criteri  e principi direttivi generali della
          delega  legislativa).  -  1. Salvi gli specifici principi e
          criteri  direttivi  stabiliti negli articoli seguenti ed in
          aggiunta  a  quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
          decreti  legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali:
                a) le    amministrazioni   direttamente   interessate
          provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le
          ordinarie strutture amministrative;
                b) per  evitare  disarmonie con le discipline vigenti
          per  i  singoli  settori  interessati  dalla  normativa  da
          attuare,  saranno  introdotte  le  occorrenti  modifiche  o
          integrazioni alle discipline stesse;
                c) salva  l'applicazone  delle  norme penali vigenti,
          ove    necessario   per   assicurare   l'osservanza   delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti  legislativi, saranno
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle  disposizioni  dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
          nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda  fino  a  lire
          duecento  milioni  e  dell'arresto fino a tre anni, saranno
          previste,  in via alternativa o congiunta, solo nei casi in
          cui  le  infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi
          generali  dell'ordinamento  interno,  del  tipo  di  quelli
          tutelati  dagli  articoli  34  e 35 della legge 24 novembre
          1981,  n.  689.  In  tali  casi  saranno  previste: la pena
          dell'ammenda  alternativa all'arresto per le infrazioni che
          espongano  a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la
          pena  dell'arresto  congiunta  a quella dell'ammenda per le
          infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma non
          inferiore  a  lire  cinquantamila  e  non  superiore a lire
          duecento  milioni  sara'  prevista  per  le  infrazioni che
          ledano  o  espongano a pericolo interessi diversi da quelli
          sopra  indicati.  Nell'ambito  dei  limiti minimi e massimi
          previsti,  le  sanzioni  sopra indicate saranno determinate
          nella   loro   entita',   tenendo   conto   della   diversa
          potenzialita'  lesiva  dell'interesse protetto che ciascuna
          infrazione  presenta in astratto, delle specifiche qualita'
          personali  del  colpevole,  comprese  quelle  che impongono
          particolari  doveri  di prevenzione, controllo o vigilanza,
          nonche'  del  vantaggio  patrimoniale che l'infrazione puo'
          recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse
          egli  agisce.  In  ogni  caso,  in  deroga  ai limiti sopra
          indicati,  per  le infrazioni alle disposizioni dei decreti
          legislativi    saranno    previste    sanzioni   penali   o
          amministrative   identiche   a  quelle  eventualmente  gia'
          comminate  dalle  leggi vigenti per le violazioni che siano
          omogenee  e  di  pari offensivita' rispetto alle infrazioni
          medesime;
                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che    non    riguardano    l'attivita'   ordinaria   delle
          amministrazioni   statali   o   regionali  potranno  essere
          previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
          obblighi  di  attuazione  delle  direttive;  alla  relativa
          copertura,  in  quanto  non  sia possibile far fronte con i
          fondi  gia'  assegnati  alle competenti amministrazioni, si
          provvedera'  a  norma  degli  articoli  5  e 21 della legge
          16 aprile  1987,  n.  183,  osservando altresi' il disposto
          dell'art.  11-ter,  comma  2, della legge 5 agosto 1978, n.
          468,  introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n.
          362;
                e) all'attuazione   di   direttive   che   modificano
          precedenti  direttive  gia'  attuate  con  legge  o decreto
          legislativo   si   provvedera',  se  la  modificazione  non
          comporta  ampliamento della materia regolata, apportando le
          corrispondenti   modifiche   alla   legge   o   al  decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata;
                f) abolizione  dei  diritti speciali o esclusivi, con
          regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in
          cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime
          di   concorrenza,   di   servizi  che  formano  oggetto  di
          disciplina  delle  direttive per la cui attuazione e' stata
          conferita  la  delega  legislativa,  o  di servizi a questi
          connessi;
                g) i  decreti  legislativi assicureranno in ogni caso
          che,  nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la
          disciplina    disposta   sia   pienamente   conforme   alle
          prescrizioni  delle  direttive medesime, tenuto anche conto
          delle  eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
          momento dell'esercizio della delega;
                h) nelle   materie  di  competenza  delle  regioni  a
          statuto  ordinario e speciale e delle provincie autonome di
          Trento  e  Bolzano  saranno  osservati l'art. 9 della legge
          9 marzo  1989,  n. 86, e l'art. 6, primo comma, del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  24 luglio 1977, n. 616.
          Saranno   inoltre   osservate  le  competenze  normative  e
          amministrative conferite alle regioni con la legge 15 marzo
          1997,  n.  59, ed i relativi decreti legislativi attuativi,
          nonche'  gli  ambiti  di  autonomia delle regioni a statuto
          speciale  e  delle  province  autonome,  nel  rispetto  del
          principio di sussidiarieta'.
              2.  Le  disposizioni  in materia di prescrizione di cui
          agli   articoli  20  e  seguenti  del  decreto  legislativo
          19 dicembre  1994,  n.  758, e successive modificazioni, si
          applicano,  ove  gia'  non  previsto, a tutte le violazioni
          delle  norme  di recepimento di recepimento di disposizione
          comunitarie  in  materia  di igiene sul lavoro, sicurezza e
          salute  dei lavoratori sul luogo di lavoro, per le quali e'
          prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda".
              - L'allegato A della succitata legge n. 25/1999 riporta
          l'elenco   delle   direttive   da   attuare   con   decreto
          legislativo.
          Note all'art. 1:
              - La  legge  24 giugno  1997,  n.  196, reca: "Norme in
          materia  di  promozione dell'occupazione". L'art. 13, comma
          1, della succitata legge cosi' recita:
              "1.  L'orario  normale  di  lavoro e' fissato in 40 ore
          settimanali.   I  contratti  collettivi  nazionali  possono
          stabilire  una  durata  minore  e riferire l'orario normale
          alla  durata  media  delle  prestazioni  lavorative  in  un
          periodo  non  superiore  all'anno.  In  attesa  della nuova
          normativa  in  materia  di  tempi  di lavoro e comunque non
          oltre  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge,  le disposizioni di cui ai commi secondo e
          terzo  dell'art.  5-bis  del  regio  decreto-legge 15 marzo
          1923,  n.  692,  convertito  dalla legge 17 aprile 1925, n.
          473,  e successive modificazioni e integrazioni, continuano
          a trovare applicazione solo in caso di superamento delle 48
          ore settimanali di lavoro".
              - La  legge  20 maggio 1970, n. 300, reca: "Norme sulla
          tutela  della  liberta'  e  dignita'  dei lavoratori, della
          liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di
          lavoro  e norme sul collocamento. L'art. 19 della succitata
          legge cosi' recita:
              "Art.  19  (Costituzione delle rappresentanze sindacali
          aziendali).   Rappresentanze  sindacali  aziendali  possono
          essere  costituite  ad  iniziativa  dei  lavoratori in ogni
          unita' produttiva, nell'ambito:
                a) delle       associazioni       aderenti       alle
          confederazioni maggiormente    rappresentati    sul   piano
          nazionale;
                b) delle  associazioni  sindacali, non affiliate alle
          predette  confederazioni, che siano firmatarie di contratti
          collettivi  nazionali  o  provinciali  di  lavoro applicati
          nell'unita' produttiva.
              Nell'ambito  di  aziende  con piu' unita' produttive le
          rappresentanze   sindacali   possono  istituire  organi  di
          coordinamento".
              - La  legge  18 aprile  1962, n. 230, reca: "Disciplina
          del contratto di lavoro a tempo determinato".